Art. 11
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 530.
Abrogato dal 26 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 530.
Abrogato dal 26 gennaio 1993
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2 versioni dal 1977
Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1977 al 26 gennaio 1993. 366 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: La conservazione dei prodotti disciplinati dalla presente legge deve avvenire in depositi autorizzati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283. I prodotti devono essere conservati esclusivamente in ambiente a temperatura controllata. I locali adibiti alla conservazione dei prodotti di cui alla presente legge non possono essere destinati alla conservazione di altri alimenti e sostanze. Il titolare del deposito deve tenere, regolarmente aggiornato, un registro di carico e scarico dal quale risultino la provenienza, la data di arrivo del prodotto e gli estremi dell'attestazione di cui al primo comma dell'articolo 9. Chiunque intende esercitare la vendita diretta al consumatore dei prodotti disciplinati dalla presente legge deve munirsi dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco a norma della legge 11 giugno 1971, n. 426, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 14 gennaio 1972. L'autorizzazione stessa viene rilasciata previo parere favorevole dell'ufficiale sanitario, il quale deve accertare l'idoneita' dei locali e dei banchi, nonche' la sufficienza dei mezzi di conservazione, anche nei riguardi della vendita da eseguirsi sui banchi dei pubblici mercati. I locali o chioschi adibiti alla vendita devono rispondere ai seguenti requisiti:
tolto: a) essere convenientemente arieggiati e mantenuti in perfetto stato di pulizia;
tolto: b) le pareti laterali, per un'altezza di metri 2, e i pavimenti devono essere rivestiti da materiale impermeabile e facilmente lavabile e non devono presentare soluzioni di continuita';
tolto: c) devono essere provvisti di un locale che funzioni da deposito e sia munito di impianto refrigerante atto ad assicurarvi una temperatura idonea al mantenimento della freschezza e della vitalita' del prodotto. I banchi di deposizione devono essere:
tolto: 1) costituiti od almeno ricoperti da materiale impermeabile e lavabile che non presenti soluzioni di continuita';
tolto: 2) muniti di un dispositivo che metta la merce al riparo da ogni eventuale insudiciamento e da contatti o manipolazioni del pubblico;
tolto: 3) muniti di impianto refrigerante che assicuri una temperatura idonea al mantenimento della freschezza e della vitalita' del prodotto. Il Ministro per la sanita', con proprio decreto, puo' stabilire eventuali altri requisiti igienici dei predetti locali, chioschi e banchi di vendita. Chiunque contravviene alle norme del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 530
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-05-02;192~art11 · fonte del testo
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