Art. 21 — Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge
Provvedimento abrogato dalla l. 24 dicembre 2012, n. 234.
Abrogato dal 19 gennaio 2013
Provvedimento abrogato dalla l. 24 dicembre 2012, n. 234.
Abrogato dal 19 gennaio 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 2005 al 19 gennaio 2013. 36 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Ai fini dell'attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 234
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2005-02-04;11~art21 · fonte del testo
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