Art. 15 — Relazioni annuali al Parlamento
Provvedimento abrogato dalla l. 24 dicembre 2012, n. 234.
Abrogato dal 19 gennaio 2013
Provvedimento abrogato dalla l. 24 dicembre 2012, n. 234.
Abrogato dal 19 gennaio 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 2010 al 19 gennaio 2013. 298 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione che indica:
tolto: a) gli orientamenti e le priorita' che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorita', particolare e specifico rilievo e' attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;
tolto: b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, gia' presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;
tolto: c) le strategie di comunicazione del Governo in merito all'attivita' dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea. 2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:
tolto: f) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2. 3. ll Presidente del Consilio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni di cui ai commi l e 2 anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonomeaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 234
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2005-02-04;11~art15 · fonte del testo
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