Per le violazioni delle leggi finanziarie che costituiscono contravvenzione, commesse da chi e' soggetto all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita' o incaricata della direzione o vigilanza e' obbligata, in caso di insolvibilita' del condannato, al pagamento di una somma, pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole, purche' la violazione riguardi disposizioni che la detta persona era tenuta a fare osservare. Le leggi concernenti i singoli tributi determinano quali siano le disposizioni, in esse stabilite, che la persona rivestita dell'autorita' o incaricata della direzione o vigilanza e' tenuta a fare osservare alla persona sottoposta. Qualora anche la persona preposta risulti insolvibile, si procede contro il condannato alla conversione della pena dell'ammenda in quella dell'arresto, secondo le norme del Codice penale.

Testo vigente dal 31 dicembre 2025 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1929 al 31 dicembre 2025. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art9 · fonte del testo