Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009. 123 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: I contratti di lavoro contemplati dalla presente legge si sciolgono per scadenza dei termini fissati, per la fine del lavoro agrario pattuito, per forza maggiore e per la morte del locatore di opera.

tolto: Possono essere anche sciolti fuori termine quando concorrano giusti motivi, l'apprezzamento dei quali e' lasciato alla prudenza ed equita' delle Commissioni di conciliazione nominate in conformita' degli articoli 27 e seguenti, o, nelle ipotesi ivi contemplate, dall'autorita' giudiziaria.

tolto: In ogni altro caso la parte per colpa della quale ha luogo la risoluzione del contratto fuori termine e' tenuta a pagare all'altra parte una somma pari all'ammontare della retribuzione di un mese se si tratti di contratti di lavoro ad annata e di una settimana, se di contratti di minore durata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-06-16;337~art23 · fonte del testo