La legge regionale disciplina in particolare:

  • a)le funzioni regionali di vigilanza sulla gestione degli enti di sviluppo, con indicazione degli atti soggetti a controllo di merito;
  • b)il controllo sostitutivo per l'ipotesi di accertamento di gravi irregolarita', di persistenti inadempimenti di atti dovuti o di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio;
  • c)le attribuzioni del consiglio con competenza esclusiva ed indelegabile in materia di bilancio di previsione, di conto consuntivo, di piani e programmi di attivita' e di regolamenti;
  • d)il riordino dei servizi degli enti di sviluppo, sotto l'aspetto organico e funzionale, nei limiti delle esigenze connesse alle loro finalita', assicurando che sia data prevalenza al personale tecnico addetto alla produzione di beni e servizi;
  • e)il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti di sviluppo, ai sensi dell'articolo 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70, in modo da assicurare uniformita' di trattamento tra gli enti stessi.

Testo vigente dal 8 giugno 1976

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;386~art5 · fonte del testo