La legge regionale disciplina la nomina del presidente e la composizione e la nomina di un consiglio di non oltre 26 membri, assicurando che una meta' dei posti sia riservata a membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed in proporzione dell'effettiva rappresentativita' regionale di ciascuna di esse e da un rappresentante del personale; e che l'altra meta' sia eletta dal consiglio regionale con voto limitato a due terzi. La legge regionale disciplina, altresi', la composizione del collegio dei revisori dei conti, con la partecipazione di membri designati dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo vigente dal 8 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-30;386~art4 · fonte del testo