E' autorizzata la spesa di L. 15.981.300.000 - da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - per la concessione, a favore dell'Opera nazionale combattenti, dell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, dell'ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni e dell'ente per le Tre Venezie, di contributi a tutto l'anno 1975 per attivita' di sviluppo agricolo da essi svolta. La somma anzidetta e quella di cui ai precedenti articoli 13 e 14, primo comma, sono erogate con le modalita' e nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

Testo vigente dal 8 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;386~art15 · fonte del testo