Il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, permane fino al pagamento della quindicesima annualita' del prezzo di assegnazione. Le successive annualita' dovute dall'assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette. I terreni, affrancati dal riservato dominio dell'ente, sono soggetti per quindici anni ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379. I terreni che sono o ritornano nella disponibilita' dell'ente sono assegnati alle condizioni stabilite dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, numero 590. L'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, numero 230, e' abrogato. Gli assegnatari dei fondi espropriati o acquistati dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, i quali non abbiano ancora esercitato il diritto di riscatto previsto dalle leggi vigenti sono equiparati ai proprietari manuali ed abituali coltivatori della terra di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379, e successive modificazioni, in ordine al diritto di prelazione nella compravendita dei fondi confinanti, che dovessero essere oggetto di alienazione. I fondi espropriati ed assegnati ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, possono essere alienati esclusivamente all'ente che ha disposto l'assegnazione, a coltivatori diretti o ad altri manuali ed abituali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa sufficiente, secondo norme fissate dalla legge regionale. La vendita deve essere effettuata alle condizioni ed al prezzo, previsti dall'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

Testo vigente dal 8 giugno 1976

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 10, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 233/1991

    Questione infondata
    30 maggio 1991

    Il divieto perpetuo di frazionamento delle unità poderali costituite dagli enti di riforma agraria previsto dalla legge 3 giugno 1940, n. 1078 opera per tutte le unità poderali assegnate ai contadini diretti coltivatori, sia che si tratti di fondi riscattati ai sensi della legge 29 maggio 1967, n. 379, sia che si tratti di quelli affrancati ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 386 e, come già osservato dalla Corte nella sentenza n. 103 del 1985, "appare perfettamente funzionale e coerente al sistema emergente dagli artt. 41, 42, 44 e 47 Cost." Il processo di industrializzazione dell'agricoltura sopravvenuto dopo il 1950 esige anzi ai fini della conservazione delle aziende con dimensioni produttive ottimali, che le unità poderali distribuite siano accorpate in superfici ancora più estese. È dunque inesatta, siccome contrastante con le suddette finalità della riforma agraria nonché con il principio di eguaglianza, l'interpretazione sostenuta dal giudice rimettente secondo cui il vincolo di indivisibilità sarebbe perpetuo solo per i fondi riscattati, mentre per quelli affrancati avrebbe durata limitata a trent'anni dall'assegnazione: l'impugnato art. 10, secondo comma, della legge n. 386/76, esattamente inteso non riguarda il vincolo perpetuo di indivisibilità, per il quale opera la disciplina contenuta nella legge n. 1078 del 1940, ma estende, secondo le intenzioni del legislatore, ai terreni affrancati per i quindici anni mancanti al compimento del trentennio dall'assegnazione, il medesimo regime differenziato della proprietà, limitativo del potere di disposizione del fondo, specificatamente imposto ai fondi riscattati dall'art. 4 della legge n. 379/67. Non sussiste perciò la disparità di trattamento fra titolari dei fondi riscattati e titolari dei fondi affrancati, denunciata in base alla su rilevata errata interpretazione della norma assunta a "tertium comparationis." (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).

    Art. 10 Norme di principio, norme particolari e finanziarie · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 103/1985

    Questione infondata
    17 aprile 1985

    Va ribadito che la previsione del rito camerale per la composizione dei conflitti di interesse mediante provvedimenti decisori non è di per sé suscettiva di frustrare il diritto di difesa, in quanto l'esercizio di quest'ultimo può essere modulato dalla legge in relazione alle peculiari esigenze dei vari procedimenti speciali, "purché ne vengano assicurati lo scopo e la funzione". Ed il procedimento in camera di consiglio previsto in tema di riforma fondiaria per la designazione del successore o del subentrante all'assegnatario defunto, consente un adeguato esercizio del cennato diritto fondamentale, considerato nelle sue componenti essenziali senza che vi sia differenza di trattamento tra istante e resistente. Risulta infatti anzitutto garantito il principio del contraddittorio, in quanto le parti debbono essere sentite, e ciò postula che il giudice debba accertare l'avvenuta convocazione in giudizio di tutti gli interessati e disporre eventuali integrazioni. Riguardo poi all'attività probatoria, questa non è totalmente preclusa alle parti in ragione dei poteri di indagine spettanti al giudice, bensì soltanto limitata a quei mezzi di prova comunemente ritenuti ammissibili nel rito camerale, del tutto congrui in relazione alla modestia degli accertamenti da compiere per l'individuazione del soggetto più idoneo alla successione o al subingresso. È inoltre incontestabile che, nel silenzio della norma, le parti possano avvalersi della difesa tecnica, ricorrendo all'assistenza di un difensore, in quanto ciò risponde ad un principio generale. Infine, risulta assicurata la facoltà di impugnazione dal momento che avverso il provvedimento del tribunale è consentito il reclamo alla Corte d'appello, la cui decisione è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.. Quanto alla determinazione del contenuto dell'attività istruttoria, essa è operata in egual misura per l'istante e per i resistenti, il che esclude qualsiasi lesione del principio di eguaglianza. Pertanto, non è fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo e secondo, Cost. - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 6 e 7 della legge 3 giugno 1940, n. 1078, in quanto richiamati dall'art. 4, comma primo, della legge 29 maggio 1967, n. 379, e dall'art. 10, comma secondo, della legge 30 aprile 1976, n. 386, nonché dall'art. 7, comma terzo, della legge n. 379 del 1967, nella parte in cui prevedono l'adozione del rito camerale per la designazione del successore o del subentrante all'assegnatario defunto. - S. nn. 122/1966; 22/1973; 119/1974; 202/1975; 172/1976.

    Art. 5 Norme per evitare il frazionamento delle unita' poderali assegnate a contadini diretti coltivatori · Art. 6 Norme per evitare il frazionamento delle unita' poderali assegnate a contadini diretti coltivatori · Art. 7 Norme per evitare il frazionamento delle unita' poderali assegnate a contadini diretti coltivatori · Art. 4 Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;386~art10 · fonte del testo