[1]L'assegnazione dell'alloggio e' fatta di regola in proprieta': l'acquirente e' tenuto al pagamento del prezzo nella misura stabilita dal Ministero dei lavori pubblici.

[2]Il prezzo e' ammortizzato in cinquanta annualita' costanti comprensive di capitale e d'interesse al saggio dell'1 per cento.

[3]Per gli alloggi assegnati ai mutilati ed invalidi di guerra e agli invalidi e mutilati per la Causa Fascista il prezzo di vendita stabilito in base ai piani finanziari e' ridotto del 15 per cento.

[4]Gli acquirenti possono anche liberarsi dal proprio debito versando un capitale pari al valore attuale delle annualita' di ammortamento calcolato al saggio di sconto del 7,50 per cento. Tale saggio puo' essere variato in piu' o in meno con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello pei lavori pubblici.

[5]Gli assegnatari che stipulino contratto di acquisto entro tre mesi dalla data di definitiva assegnazione, avvalendosi della facolta' di cui al comma precedente, otterranno a titolo di premio un ulteriore sconto del 10 per cento sul capitale come sopra determinato.

[6]Dopo l'estinzione del debito l'Amministrazione e' tenuta a consentire la cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art258 · fonte del testo