Provvedimento abrogato dalla l. 23 ottobre 2003, n. 286.
Abrogato dal 11 novembre 2003
Provvedimento abrogato dalla l. 23 ottobre 2003, n. 286.
Abrogato dal 11 novembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1990 al 11 novembre 2003. 117 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 1 della legge 8 maggio 1985, n. 205, e' sostituito dal seguente: "Art. 1 (Istituzione dei comitati degli italiani all'estero). - 1. Presso ciascun ufficio consolare di prima categoria, e le agenzie consolari nella cui circoscrizione risiedono almeno tremila cittadini italiani, e' istituito un comitato degli italiani all'estero. 2. Nei Paesi in cui risiedono almeno tremila cittadini italiani e nei quali non siano istituiti uffici consolari di prima categoria, il comitato degli italiani all'estero e' costituito presso la missione diplomatica. In tal caso, le funzioni assegnate dalla presente legge agli uffici consolari vengono svolte dalla cancelleria consolare esistente presso la competente missione diplomatica e sono esercitate da un funzionario della cancelleria stessa, all'uopo delegato dal capo missione".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 23 OTTOBRE 2003, N. 286
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1990-07-05;172~art2 · fonte del testo
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