Gli articoli 15 e 16 della legge 6 giugno 1975, n. 197, sono abrogati. Ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1973, n. 348, per "il dipendente personale" deve intendersi anche il personale di condotta e scorta treni in sosta di servizio. Tutto il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione degli impianti e' ammesso alle mense aziendali nelle giornate in cui presta servizio.

Testo vigente dal 13 ottobre 1981

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-10-06;564~art12 · fonte del testo