1. Negli istituti di custodia gli imputati in uno stesso procedimento o comunque di uno stesso reato devono essere tenuti separati tra loro, se l'autorita' giudiziaria abbia cosi' ordinato. In mancanza di tale ordine, la separazione deve essere disposta sempre che lo consentano le possibilita' dell'istituto.

Testo vigente dal 5 agosto 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art96 · fonte del testo