Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 142/1994

    Questione inammissibile
    13 aprile 1994

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, ottavo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 15 e 29 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della…

    Art. 18 Ordinamento penitenziario · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 15 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1989 al 10 novembre 2018. 90 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: 1. Il provvedimento previsto dall'articolo 11 comma 2 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e' adottato con ordinanza dal giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il magistrato di sorveglianza. 2. Il provvedimento e' revocato appena sono cessate le ragioni che lo hanno determinato e puo' essere modificato per garantire le esigenze di sicurezza che siano sopravvenute. La competenza per la revoca e per la modifica e' determinata a norma del comma 1.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 123

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art240 · fonte del testo