Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 59, dalle Rassegne del Massimario.

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 aprile 2004

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1978 al 3 aprile 2004. 141 parole tolte, 44 parole aggiunte.

tolto: Le funzioniaggiunto: La regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste puo' avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato tolto: nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese all'amministrazione regionale della Valle d'Aosta, anche nei casi di amministrazione delegata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4. Nei confronti dell'amministrazione regionale, della Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento approvati, rispettivamente, con i regi decreti 30 ottobre 1933, n. 1611 e n. 1612, e successive modificazioni, nonche' gli articoli 25 e 144 del codice di procedura civile. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'amministrazione dello Stato e l'amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi fra lo Stato e la regione, questa puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. La regione ha facolta' di avvalersi del patrocinio di liberi professionisti aggiunto: o di liberi professionisti, nonche' di propri dipendenti che abbiano i requisiti di legge. Gli atti giudiziari e giudiziali nei confronti della Regione sono notificati secondo il codice di rito.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-05-16;196~art59 · fonte del testo