Allorche' sara' avvenuto il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di servizi antincendi nei modi previsti dall'articolo 19 della presente legge, il contributo di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 13 maggio 1961, n. 469, relativamente alle assicurazioni contro i danni per incendio concernenti i beni situati nella Valle d'Aosta, dovra' essere versato alla regione Valle d'Aosta o direttamente alla cassa antincendi che detta regione istituisce.

Testo vigente dal 23 maggio 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-05-16;196~art22 · fonte del testo