Art. 16 — Prospetti statistici
Articolo abrogato dal d. lgs. 24 luglio 1992, n. 358.
Abrogato dal 26 agosto 1992
Articolo abrogato dal d. lgs. 24 luglio 1992, n. 358.
Abrogato dal 26 agosto 1992
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1983 al 26 agosto 1992. 73 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le amministrazioni centrali dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo assoggettate alle disposizioni della presente legge, entro il mese di marzo di ogni anno, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Coordinamento delle politiche comunitarie - un prospetto indicante le gare da esse aggiudicate nell'anno solare precedente ai sensi della presente legge. Il riepilogo dei prospetti previsti dal comma precedente sara' trasmesso alla commissione della Comunita' economica europea entro il mese di giugno successivo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 LUGLIO 1992, N. 358
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-03-30;113~art16 · fonte del testo
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