Art. 1
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.
Abrogato dal 2 febbraio 2012
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.
Abrogato dal 2 febbraio 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1992 al 2 febbraio 2012. 39 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai fini della presente legge per attivita' di acquacoltura si intende l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4
Il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che "Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1992-02-05;102~art1 · fonte del testo
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