Art. 2
Articolo abrogato dal d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Abrogato dal 15 giugno 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Abrogato dal 15 giugno 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1986 al 15 giugno 2006. 98 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali piu' rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parita' tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali e' necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite. La norma di cui all'articolo 1 non si applica ai concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-12-13;874~art2 · fonte del testo
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