Art. 3
Provvedimento abrogato dalla l. 8 novembre 1991, n. 362.
Abrogato dal 17 novembre 1991
Provvedimento abrogato dalla l. 8 novembre 1991, n. 362.
Abrogato dal 17 novembre 1991
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Secondo costante indirizzo giurisprudenziale della Corte un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, non contrasta con il principio di eguaglianza. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, comma terzo, legge 28 febbraio 1981 n. 34, introdotto con l'art. 7 legge 22 dicembre 1984 n. 892, in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa alla decorrenza delle disposizioni sulla durata massima della gestione provvisoria dell'esercizio farmaceutico da parte degli eredi del titolare iscritti alla facolta` di Farmacia). - S. n. 38/1984.
Art. 3 Norme · Art. 7 Norme · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1981 al 17 novembre 1991. 208 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nel caso di decesso del farmacista titolare e proprietario della farmacia, i diritti degli eredi in ordine al trapasso della titolarita' ed alla gestione provvisoria della stessa, di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, possono essere esercitati per un periodo di tre anni. Qualora un figlio o il coniuge superstite alla data del decesso del farmacista titolare e proprietario risultino iscritti alla facolta' di farmacia, in qualita' di studenti presso universita' statali o abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, il periodo, di cui al comma precedente, e' prorogato sino alla data del conseguimento da parte del figlio o del coniuge dell'idoneita' in concorso farmaceutico bandito a norma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e comunque non oltre sei anni dalla morte del titolare e proprietario. In caso di conflitto ha titolo per il trasferimento a proprio nome della farmacia il figlio o il coniuge superstite che abbia per primo conseguito l'idoneita'. Gli eredi farmacisti di titolari deceduti le cui farmacie alla data di entrata in vigore della presente legge non siano ancora state conferite per concorso hanno diritto di ottenere il trapasso della titolarita' se hanno conseguito l'idoneita' in concorso farmaceutico entro tre anni dalla morte del titolareaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 362.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-02-28;34~art3 · fonte del testo
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