Art. 19

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i medici provinciali dovranno stabilire con proprio decreto, la pianta organica delle farmacie secondo le modalita' del precedente articolo 2. Entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente i medici provinciali dovranno bandire il concorso per il conferimento delle residue farmacie vacanti e di nuova istituzione.

Testo vigente dal 27 aprile 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475~art19 · fonte del testo