Art. 18

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di farmacie e gli eredi di titolari deceduti le cui farmacie non sono state ancora conferite per concorso possono, per una volta tanto trasferire la titolarita' dell'esercizio a condizione che l'acquirente sia un farmacista iscritto all'albo professionale

Testo vigente dal 27 aprile 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475~art18 · fonte del testo