Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1966 al 9 ottobre 2010. 87 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali in servizio permanente del servizio e dei Corpi sanitari di cui all'articolo precedente che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono il grado di tenente conseguono in pari data, previo giudizio di avanzamento, il grado di capitano se abbiano un'anzianita' di nomina in servizio permanente di almeno sei mesi e sempre che abbiano superato i corsi o gli esami prescritti dalle norme vigenti anteriormente alla presente legge; altrimenti sono promossi al compimento dell'anzianita' e al superamento dei corsi e degli esami predetti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-12-13;1111~art2 · fonte del testo
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