Art. 3

Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.

Abrogato dal 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 10 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009. 110 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la grazia ei giustizia di concerto con il Ministro per le finanze, saranno emanate ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme necessarie per l'attuazione della presenta legge, comprese quelle concernenti i modi di utilizzazione dei valori bollati devoluti all'Ente di previdenza.

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti dl osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 11 dicembre 1939-XVIII

tolto: VITTORIO EMANUELE

tolto: MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL

tolto: Visto, il Guardasigilli: GRANDIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-12-11;1969~art3 · fonte del testo