Art. 5

Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, per l'avanzamento al grado di capitano, si prescinde dal requisito del periodo minimo di comando previsto dalla tabella n. 1 annessa al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873.

Testo vigente dal 26 aprile 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-04-21;124~art5 · fonte del testo