Art. 1

I capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, iscritti nel quadro ordinario di avanzamento a scelta al grado di maggiore relativo all'anno 1982, sono promossi con decorrenza 1° gennaio 1982. Di seguito alle predette promozioni, con la medesima decorrenza, in deroga a quanto previsto dalle tabelle n. 1 e n. 3 annesse al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, sono effettuate ulteriori trentanove promozioni al grado di maggiore. A tale scopo si procede alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento previa valutazione dei capitani gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti nel quadro ordinario di avanzamento a scelta al grado di maggiore relativo all'anno 1982, nonche' dei capitani non ancora valutati con anzianita' di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo pari o superiore a sedici anni alla data del 30 dicembre 1981.

Testo vigente dal 26 aprile 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-04-21;124~art1 · fonte del testo