Dopo l'articolo 97-bis del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente articolo 97-ter: "Nell'ordinare l'iscrizione dei diritti dell'acquirente di un immobile, ove risultino le condizioni dell'estinzione per confusione di servitu' o di oneri reali, il giudice tavolare ne dispone d'ufficio la cancellazione".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art55 · fonte del testo