Il secondo comma dell'articolo 87 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "Ai documenti originali, quando questi siano conservati presso notai o pubblici uffici, sono equiparate le copie autentiche rilasciate ai sensi di legge".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art50 · fonte del testo