All'articolo 17 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' aggiunto il seguente terzo comma: "I documenti allegati al ricorso non sono restituiti, salva, per quelli prodotti in originale, la facolta' di sostituirli con copia autentica".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art14 · fonte del testo