[1]All'articolo 17 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

[2]Nel primo comma le parole: "31 dicembre 1970" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 1971". Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Con effetto dal 1 settembre 1971, sara' disposta la riliquidazione delle pensioni e degli altri assegni ordinari relativi a cessazioni dal servizio verificatesi anteriormente a tale data, sulla base degli stipendi, paghe o retribuzioni che risulteranno, alla data medesima, dalla attuazione della presente legge e degli altri eventuali assegni pensionabili in vigore alla stessa data. Sulle pensioni ed assegni non assoggettabili a riliquidazione sara' disposta la concessione, con la predetta decorrenza dal 1 settembre 1971, di un aumento percentuale in relazione al miglioramento che derivera' sulle pensioni e su gli assegni soggetti a riliquidazione. Fino a quando non sara' in pagamento la nuova pensione risultante dalla riliquidazione prevista dal presente comma, sara' corrisposto, con effetto dal 1 settembre 1971, un acconto sul beneficio conseguente alla riliquidazione stessa ragguagliato ad una aliquota della pensione in godimento, salvo conguaglio all'atto del pagamento della nuova pensione". Nel quarto comma, le parole: "1 gennaio 1971" sono sostituite dalle seguenti: "1 settembre 1971".

Testo vigente dal 9 novembre 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-28;775~art13 · fonte del testo