Le pensioni dirette, indirette, e di riversibilita' della Cassa per le pensioni ai sanitari, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1958, sono riliquidate, con effetto dal 1 gennaio 1961, con l'attribuzione del trattamento stabilito per i casi di cessazione dal servizio a partire da quest'ultima data risultante dalla applicazione delle norme contenute nella legge 4 febbraio 1958, n. 87, e nei precedenti articoli 1 e 2. Nei casi di cessazione dal servizio anteriori al 1 gennaio 1961, la riliquidazione prevista dall'articolo 6 e dal precedente comma, qualora si tratti di pensione indiretta o di riversibilita', si effettua in base al nuovo importo virtuale della corrispondente pensione diretta.

Testo vigente dal 27 novembre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-10-24;1593~art7 · fonte del testo