All'articolo 1 della legge 3 gennaio l981, n. 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione di cui alla lettera a) del primo comma e' differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda, sempreche' tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa. Le pensioni corrisposte dalla Cassa sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici".

Testo vigente dal 18 ottobre 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-10-11;290~art1 · fonte del testo