Ai fini del computo dell'anzianita' pregressa prevista dall'articolo 17, comma secondo, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, il servizio comunque prestato dai sottufficiali anche in carriere militari diverse o inferiori e' valutato, a sanatoria, nel quinto livello retributivo, a decorrere dal 1 febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1984.

Testo vigente dal 17 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-10;668~art48 · fonte del testo