Nell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Il numero delle promozioni alle qualifiche superiori e' determinato in relazione alle cessazioni dal servizio e alle promozioni intervenute nelle singole qualifiche al 31 dicembre di ogni anno".

Testo vigente dal 17 ottobre 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-10-10;668~art47 · fonte del testo