Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 1963 al 16 dicembre 2010. 363 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I commi terzo e successivi dell'articolo 173 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono modificati come segue: "Qualora l'importo dello stipendio dovuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione del precedente primo comma, risulti inferiore a quello che il dipendente avrebbe conseguito se gli stipendi previsti per 10 varie qualifiche dalla annessa tabella (allegato n. 5) e le relative norme per la loro attribuzione fossero gia' in vigore alla data di nomina a ruolo di ciascun dipendente, viene attribuito questo ultimo stipendio. Ai fini dell'applicazione del precedente comma vanno considerate le qualifiche rivestite dal dipendente durante la carriera percorsa, corrispondenti a quelle previste della presente, legge, nonche' le anzianita' naturale in ciascuna delle qualifiche stesse e le riduzioni, gli aumenti di anzianita', i ritardi e gli acceleramenti per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, da valutare in base agli ordinamenti vigenti alla data il cui i relativi provvedimenti ebbero efficacia, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del regio decreto-legge 1 maggio 1921, n. 761, dell'articoli 3 dalla legge 9 agosto 1954, n. 644, dell'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954 n. 1152, e degli articoli 2 e 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471. Per i dipendenti gia' sussidiari, sistemati a ruolo in applicazione di appositi provvedimenti legislativi, vai tenuto conto dell'intero periodo di servizio non di ruolo al suo tempo prestato, attribuendo, nella qualifica di inquadramento a ruolo, tanti aumenti biennali quanti ne comporta la somma dell'anzianita' di servizio maturata sia nella posizione di ruolo che in quella non di ruolo". Sulla misura dello stipendio determinato in applicazione del presente articolo vanno applicate le successive variazioni derivanti dalla progressione di carriera anche semplicemente economica. Lo stipendio risultante in applicazione del presente articolo va attributo alla data dalla quale ha effetto la presente legge soltanto se piu' favorevole di quello gia' in godimento alla data medesima, anche in applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1265. Le disposizioni di cui al presente articolo assorbono i benefici di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e ai commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 196 della legge 26 marzo 1958, n. 425, che sono abrogati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-18;304~art3 · fonte del testo
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