Alla copertura dell'onere di cui all'ultimo comma dei rispettivi articoli 27 delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, all'alimentazione dei fondi di cui al secondo e terzo capoverso dei rispettivi articoli 36, ((nonche' al prelievo ed alla ripartizione stabilita al primo ed al secondo comma)) dei successivi articoli 38 delle predette due leggi, nonche' alle somme occorrenti per quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge, si provvede anche con le entrate contributive previste da questa stessa legge a favore della Cassa dei dottori commercialisti e della Cassa dei ragionieri e periti commerciali.

Testo vigente dal 16 gennaio 1971

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 16 gennaio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1968 al 16 gennaio 1971. 3 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… di cui al secondo e terzo capoverso dei rispettivi articoli 36, nonche' al prelievo tolto: stabilito nel primo aggiunto: ed alla ripartizione stabilita al primo ed al secondo comma dei successivi articoli 38 delle predette due leggi, nonche' alle somme occorrenti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;410~art8 · fonte del testo