Al comma 1 dell'articolo 100 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: "dal difensore o da altra persona abilitata". Il comma 3 dell'articolo 78 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "3. Se la procura non e' apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed e' conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa e' depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile". Al comma 1 dell'articolo 122 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: " Se la procura e' rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione puo' essere autenticata dal difensore medesimo". La deposizione ((di cui al comma 3)) si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 9 aprile 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 9 aprile 2000

Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 1999 al 9 aprile 2000. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… la sottoscrizione puo' essere autenticata dal difensore medesimo". La deposizione di cui al comma tolto: 2 aggiunto: 3 si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479~art13 · fonte del testo