Il primo comma dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente: "L'inosservanza degli adempimenti previsti dal presente titolo, nonostante il formale invito da parte del Servizio dell'editoria a provvedere, determina l'immediata decadenza delle provvidenze di cui al titolo secondo". Al secondo comma dell'articolo 22 dopo le parole "Tali contributi sono proporzionalmente ridotti" sono inserite le parole "corrispondentemente al relativo scaglione di tirature".

Testo vigente dal 3 maggio 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-04-30;137~art9 · fonte del testo