Nel secondo comma dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono soppresse le parole "se non allorche' l'amministrazione ha deliberato di avvalersi dei servizi della concessionaria". Il quinto comma dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' cosi' modificato: "Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al garante, delle erogazioni pubblicitarie effettuate nel corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. Sono esentati dall'obbligo della comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti". L'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' cosi' modificato: "Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al primo comma non possono destinare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o periodici al di fuori di quelli deliberati a norma del presente articolo".

Testo vigente dal 3 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-04-30;137~art8 · fonte del testo