Art. 5 — Concorso di persone

Quando piu' persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Testo vigente dal 30 novembre 1981

Corte di cassazione

9 massime che riguardano l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 9 massime nel Massimario

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art5 · fonte del testo