Art. 110 c.p. — Pena per coloro che concorrono nel reato

Quando piu' persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 110 c.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 36566/2024

    1 ottobre 2024

    La Sesta Sezione penale, in tema di peculato, ha affermato che è configurabile il concorso nel reato dell’“extraneus” ai sensi dell’art. 110 cod. pen. a condizione che lo stesso, per appropriarsi della cosa, sfrutti la relazione di “possesso per ragioni di ufficio o di servizio” dell’agente pubblico con il bene. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione di condanna dei dipendenti di una cooperativa, privi della qualifica pubblicistica, per l’appropriazione della merce in concorso con talune guardie giurate, senza chiarire se queste, che rivestivano la qualifica di incaricati di pubblico servizio in ragione delle funzioni di vigilanza e custodia esercitate, avessero un rapporto di possesso qualificato con i beni).

    Art. 110 c.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 125 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 232/1976

    Altra decisione
    24 novembre 1976

    Vanno restituiti ai giudici remittenti, per un nuovo esame della rilevanza, gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale: degli artt. 45 ss., 64 ss., 73, 75, 80 n. 2, 81 n. 2, 87, 97 e 103 legge 17 luglio 1942, n. 907, concernente il monopolio di Stato su sale e tabacchi, e successive modifiche contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27, e precisamente degli artt. 1, 4, 6 e 12, per contrasto con gli artt. 32, 41 e 43 Cost.; degli artt. 97 lett. e), 110 cpv. lett. b), 116-148 legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, nonché dell'art. 110 cod. pen., il tutto in riferimento all'art. 43 Cost.; degli artt. 34, 282, 292 e 301 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, in rapporto agli artt. 41 e 43 Cost.; essendo sopravvenuta dopo le ordinanze di rimessione la legge 10 dicembre 1975, n. 724, il cui art. 7 dispone che "ai fatti di contrabbando che abbiano per oggetto tabacchi di provenienza estera si applicano esclusivamente le disposizioni" relative alle violazioni doganali, le quali si estendono, se più favorevoli, anche ai fatti commessi anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa.

    Art. 110 c.p. · Art. 45 Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi · Art. 32 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (51)

Se ne mostrano 14 su 51, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art110 · fonte del testo