All'articolo 294 del codice di procedura penale, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio e' condotto dal giudice con le modalita' indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, e' dato tempestivo avviso del compimento dell' atto".

Testo vigente dal 22 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-01;63~art12 · fonte del testo