All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» e' sostituita dalla seguente: «duecento» e la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
  • b)al terzo comma, dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «o Provincia autonoma» e la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «tre»;
  • c)il quarto comma e' sostituito dal seguente: «La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti».

Testo vigente dal 21 ottobre 2020

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:2020-10-19;1~art2 · fonte del testo