L'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18 della presente legge le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

  • a)imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro 6 miglia dalla costa;
  • b)imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa;
  • c)imbarcazioni a motore con potenza superiore a 20 CV per la navigazione entro 6 miglia dalla costa;
  • d)imbarcazioni a motore con potenza superiore a 20 CV per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa. Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto sono previste apposite abilitazioni. L'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto puo' essere congiunta con l'abilitazione alla condotta del motore. La composizione delle commissioni, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere b) e d) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. I programmi e le modalita' di svolgimento di esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere a) e c) del primo comma del presente articolo, sono stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti".

Testo vigente dal 20 marzo 1976

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-03-06;51~art11 · fonte del testo