L'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito dal seguente: "Nessuna abilitazione e' richiesta per comandare o condurre:

  • a)i natanti di cui al primo comma dell'articolo 13 e quelli di cui al terzo comma dello stesso articolo, se a remi;
  • b)i natanti di cui al secondo comma dell'articolo 13, purche' condotti da chi abbia compiuto gli anni 6 o gli anni 14 in occasione di regate, a condizione che risulti iscritto a corsi organizzati dalla Lega navale o dalla Federazione italiana della vela;
  • c)i natanti di cui al terzo comma dell'articolo 13, se a vela, purche' condotti da chi abbia compiuto gli anni 14;
  • d)i natanti a motore di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero a vela con motore ausiliario, purche' condotti da chi abbia compiuto gli anni 16 o, nelle competizioni motonautiche, gli anni 18. In occasione di manifestazioni sportive, di regate e di relativi allenamenti, organizzati dai circoli nautici riconosciuti dalla Federazione italiana della vela, dalla Federazione italiana motonautica e dalla Presidenza nazionale della Lega navale italiana, nessuna abilitazione e' richiesta per condurre i natanti di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e la relativa navigazione e' consentita anche oltre il limite stabilito per ciascuna categoria".

Testo vigente dal 20 marzo 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-03-06;51~art10 · fonte del testo