[1]Ai proprietari dei terreni incolti o estensivamente coltivati, che compiranno per proprio conto o mediante contratti d'affitto a miglioramento o a mezzadria, opere di bonificamento agrario e di colonizzazione, dividendo i terreni stessi in poderi con casa colonica, stalla ed acqua potabile, di estensione capace di dare lavoro costante e remunerativo ad una famiglia di agricoltori, sono concesse le facilitazioni seguenti:

  • a)esenzione per un decennio dell'imposta prediale erariale, a decorrere dai compiuti miglioramenti, debitamente constatati a cura del Ministero di agricoltura;
  • b)riduzione alla tassa fissa di una lira delle tasse tutte di bolle, registro ed ipotecarie cui possono dar luogo gli atti, di che nella prima parte del presente articolo e le formalita' ipotecarie da essi dipendenti.

[2]La tassa predetta sara' pagata all'atto della registrazione.

[3]Per gli atti, di che nel precedente articolo, sono ridotti a meta' i diritti che possono spettare ai notai a' termini delle leggi vigenti.

[4]L'imposta sui terreni sgravati non potra' essere reimposta, e si fara' luogo alla proporzionale riduzione del contingente.

Testo vigente dal 7 agosto 1907

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;562~art36 · fonte del testo