[1]La disposizione dell'art. 14 della legge 2 agosto 1897, n. 382, estesa pure alle permute e compre-vendite fino a 20 ettari quando si comprovi che nei primi 10 ettari fu fabbricata la casa colonica o stalla.

[2]Fino a che nelle provincie sarde non sia stato attivato il nuovo catasto rustico, non si fara' luogo alla reimposizione della imposta sgravata, e conseguentemente verra' ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di conguaglio del 14 luglio 1864, n. 1831.

Testo vigente dal 7 agosto 1907

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urn:nir:stato:legge:1907-07-14;562~art35 · fonte del testo