Quando dalle indicazioni dell'elenco formato da prefetti, di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 1897, risulti che il fondo costituisce l'unico o quasi unico cespite d'entrata, e che percio', per mancanza di altre risorse, i Comuni si troverebbero in difficili condizioni finanziarie se fossero totalmente privati pei beni di origine ademprivile della terza categoria, indicati all'articolo 6 della legge predetta, la Cassa ademprivile dovra' rilasciare ai Comuni medesimi il godimento totale o parziale dei beni, senza l'obbligo di dividerli in quote, con contratto enfiteutico e con la corresponsione di un mite canone.

Testo vigente dal 7 agosto 1907

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-14;562~art29 · fonte del testo