[1]Gli amministratori del Monte frumentario non possono in nessun caso, ne' per interposta persona, avere mutui dal Monte per una somma maggiore alla media degli altri mutui.

[2]Alla scadenza del prestito non e' ammessa alcuna proroga o rinnovazione.

[3]La violazione di queste disposizioni produce l'immediata decadenza dall'Amministrazione del Monte e gli amministratori responsabili sono puniti con un'ammenda da L. 100 a L. 1000.

[4]L'ammenda, inflitta per decreto prefettizio, e' esigibile coi privilegi fiscali e va ad incremento del patrimonio del Monte.

Testo vigente dal 7 agosto 1907

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-14;562~art15 · fonte del testo