L'articolo 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e' sostituito dal seguente: "La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

  • 1)ordinamento dei comuni;
  • 2)ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
  • 3)ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale".

Testo vigente dal 5 gennaio 1972

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 7/1977

    Parametro
    12 gennaio 1977

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, per violazione dell'art. 5, punto 3, dello statuto per il Trentino-Alto Adige, nel testo di cui all'art. 3 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1. Così deciso in Roma,…

    Art. 3 Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1~art3 · fonte del testo